ART. 1
Denominazione e sede
E’ costituita l’Associazione G.S.A. – GRUPPO SPORTIVO ALPINI – Associazione Sportiva Dilettantistica, con sede in Piazza Manci, 5 – POVO, aggregato al nucleo A. N. A. di POVO.
ART. 2
Scopo
L’Associazione G.S.A. è apolitica e non ha scopo di lucro. Essa ha la finalità di concorrere ad avvicinare i giovani d’ambo i sessi alla montagna e ai suoi valori, sotto qualsiasi forma, e principalmente attraverso la pratica degli sport, nonché contribuire alla attuazione dei principi di solidarietà.
L’Associazione si propone di:
Offrire ai soci servizi relativi alle loro esigenze associative e potrà esercitare la propria attività su tutto il territorio provinciale, nazionale ed anche all’estero.
Per il conseguimento degli scopi anzidetti l’Associazione potrà assumere i seguenti compiti:
– Gestire immobili ed impianti sportivi, ricreativi e culturali;
– Proporre e garantire i servizi di assistenza sociale, culturale, sportiva, anche attraverso gestioni e convenzioni con terzi operatori;
– Perseguire finalità sportive e culturali attraverso la gestione di attività nei campi dell’informazione, della cultura, dello sport, dello spettacolo e della ricreazione in genere;
– Ricorrendone le esigenze potranno essere costituite sezioni per le diverse attività;
– Gestire punti di ritrovo, bar, ristoranti, tavole calde, case per ferie, pensioni e similari.
L’Associazione potrà affiliarsi ad Enti di promozione sportiva e ricreativa dei quali esplicitamente accetta ed applica Statuto e Regolamenti e quanto deliberato dai competenti organi federali.
ART. 3
L’Associazione è composta di soci d’ambo i sessi e di ogni età. Il numero di soci è illimitato.
1. Possono essere soci dell’Associazione le persone che condividono gli scopi e che s’impegnano a realizzarli.
2. La presentazione della richiesta di ammissione da diritto a ricevere la tessera sociale.
3. E’ compito del consiglio direttivo della Associazione ratificare tale ammissione.
ART. 4
Patrimonio
I mezzi finanziari sono costituiti dalle quote associative determinate annualmente dal Consiglio direttivo, dai contributi di enti ed associazioni, da lasciti e donazioni.
ART. 5
Domanda di ammissione
Tutti coloro che intendono far parte dell’Associazione dovranno redigere domanda su apposito modulo.
ART. 6
L’ammissione a socio è subordinata all’accoglimento da parte del Consiglio direttivo il cui giudizio è insindacabile e contro la cui decisione non è ammesso appello.
ART. 7
In caso di domande di ammissione a socio presentate da minorenni, le stesse, dovranno essere controfirmate dall’esercente la potestà parentale.
ART. 8
Diritti e doveri dei soci
La qualifica di socio da diritto di frequentare i locali e gli impianti sociali, secondo la modalità stabilite nell’apposito regolamento. I soci hanno il dovere di difendere nel campo sportivo e in quello civile il buon nome dell’Associazione e di osservare le regole dettate dalle Federazioni ed organismi ai quali l’Associazione aderisce. Tutti i soci, purché maggiorenni, hanno uguali diritti e doveri e possono essere eletti alle cariche sociali previste dal presente statuto.
ART. 9
Decadenza dei soci
I soci cessano di appartenere all’Associazione:
a) per dimissioni volontarie comunicate per iscritto;
b) per morosità. Il socio, infatti, che non provvederà al pagamento della quota entro la scadenza, si intenderà automaticamente escluso dall’Associazione;
c) per radiazione, deliberata dalla maggioranza assoluta dei membri del Consiglio ‘0direttivo, pronunciata contro il socio che commette azioni ritenute disonorevoli entro e fuori dell’Associazione, e che, con la sua condotta, costituisce ostacolo al buon andamento del sodalizio.
ART. 10
Anno sociale
L’esercizio finanziario inizia il 1° settembre e termina il 31 agosto dell’anno successivo (o diverso periodo stabilito dalla Federazione di appartenenza).
ART. 11
Organi
Gli organi sociali sono:
a) l’Assemblea generale dei soci (ordinaria e straordinaria);
b) il Consiglio direttivo;
c) il Presidente.
ART. 12
Funzionamento dell’assemblea
L’assemblea generale dei soci è il massimo organo deliberativo dell’Associazione è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie.
Sono compiti dell’Assemblea dei soci:
• L’elezione dei componenti del Consiglio Direttivo;
• L’esame e l’approvazione del rendiconto economico e finanziario, dello stato patrimoniale nonché dello stato di previsione;
• La determinazione degli indirizzi generali da seguire nello svolgimento dell’attività sociale;
• L’esame e l’approvazione di eventuali modifiche dello statuto da effettuarsi in sede straordinaria.
ART. 13
Diritti di partecipazione
Possono prendere parte alle assemblee ordinarie e straordinarie dell’Associazione i soli soci che siano in regola con il versamento della quota annua.
ART. 14
Assemblea ordinaria
L’Assemblea è presieduta dal Presidente o in assenza o impedimento dal Vice Presidente o da Consigliere anziano in assenza di entrambi.
Essa nomina un segretario e due scrutatori. Le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei soci presenti, per alzata di mano, con prova e controprova.
L’assemblea ordinaria ha luogo almeno una volta all’anno; dovrà essere convocata entro 4 mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale per l’approvazione in particolare del conto consuntivo dell’esercizio precedente, del bilancio preventivo per l’esercizio in corso e per il rinnovo delle cariche sociali. Eventuali utili derivanti dal conto consuntivo non possono essere distribuiti fra i soci.
ART. 15
La convocazione dell’assemblea, oltre che dal Consiglio direttivo a seguito di propria deliberazione, potrà essere richiesta dalla metà più uno dei soci che potranno proporre l’ordine del giorno.
In tal caso la stessa deve essere convocata entro 30 gg. dal ricevimento della richiesta.
ART. 16
La convocazione dell’assemblea deve avvenire con apposito avviso affisso all’albo dell’Associazione almeno 8 giorni prima della data di convocazione, seguito da invito scritto inviato al domicilio dei singoli soci.
ART. 17
L’assemblea ordinaria e quella straordinaria sarà valida con la presenza della maggioranza dei soci.
Trascorsa un’ora dalla prima convocazione, l’assemblea è regolarmente costituita in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei soci presenti.
ART. 18
Modifiche statuto
Le eventuali modifiche del presente statuto potranno essere discusse e deliberate solo dall’assemblea straordinaria dei soci e solo se poste all’ordine del giorno.
Per tali deliberazioni, inoltre, occorrerà il voto favorevole di almeno 4/5 dei votanti, dei soci presenti all’assemblea.
ART. 19
Consiglio Direttivo
Il Consiglio direttivo è composta da 9 o più membri fino ad un massimo di 15, eletti dall’assemblea e nel proprio ambito nomina il Presidente, il vice – Presidente, il Segretario ed il Tesoriere.
Tutti gli incarichi sociali si intendono a titolo gratuito.
Il Consiglio direttivo rimane in carica 3 (tre) anni ed i suoi membri sono rieleggibili. Le deliberazioni verranno adottate a maggioranza.
Potranno rivestire cariche sociali soltanto coloro i quali non siano incorsi in condanne definitive emanate dall’ordinamento sportivo.
ART. 20
Il Consiglio direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario o lo richiedano gli altri Consiglieri, senza formalità.
ART. 21
Compiti del Consiglio Direttivo
Sono compiti del Consiglio direttivo:
a) promuovere l’attività della associazione, curare l’ordinaria amministrazione, e, con esclusione dei compiti espressamente attribuiti all’Assemblea dal presente statuto, la straordinaria amministrazione.
b) deliberare sulle domande di ammissione dei soci;
c) delibera l’esclusione dei soci morosi e per indegnità, in conformità a quanto stabilito nel presente statuto;
d) assumere le deliberazioni in merito al comportamento degli atleti durante l’attività sociale. Il Segretario dà esecuzione alle deliberazioni del Presidente e del Consiglio.
e) redigere il bilancio preventivo e quello consuntivo da sottoporre all’assemblea e curare gli affari di ordinaria amministrazione, nonché deliberare le quote associative annue;
f) fissare le date delle assemblee ordinarie dei soci da indire almeno una volta all’anno e convocare l’assemblea straordinaria qualora lo reputi necessario o venga chiesto dai soci;
g) redigere i regolamenti per l’attività sportiva;
h) nominare gli istruttori;
i) adottare tutti gli eventuali provvedimenti disciplinari verso i frequentatori soci che si dovessero rendere necessari;
j) nominare i responsabili di lavoro per settori di attività in cui si articola la vita dell’Associazione, e implementare detto incarico, con emanazione di specifico regolamento.
ART. 22
Il Presidente
Il Presidente, per delega del Consiglio direttivo, dirige l’Associazione e ne è il legale rappresentante in ogni evenienza.
ART. 23
Il Vice Presidente
Il Vice – Presidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo ed in quelle mansioni nelle quali viene espressamente delegato.
ART. 24
Il Segretario
Il Segretario dà esecuzioni alle deliberazioni del Presidente e del Consiglio direttivo, redige i verbali delle riunioni, attende alla corrispondenza.
ART. 25
Il Tesoriere
Il Tesoriere cura l’amministrazione dell’Associazione e si incarica delle riscossioni delle entrate e della tenuta dei libri sociali contabili. Provvede alla conservazione delle proprietà dell’Associazione ed alle spese, da pagarsi su mandato del Consiglio direttivo.
ART. 26
Durata
La durata dell’Associazione è illimitata.
L’Associazione non potrà essere sciolta se non in conformità a deliberazione unanime dell’assemblea dei soci.
ART. 27
Il fondo sociale è costituito dalle quote associative annuali.
ART. 28
Scioglimento
Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato dall’assemblea generale dei soci, convocata in seduta straordinaria, con l’approvazione, sia in prima che in seconda convocazione, di almeno i 4/5 dei soci esprimenti il solo voto personale, con esclusione delle deleghe. Così pure la richiesta dell’assemblea generale straordinaria da parte dei soci avente per oggetto lo scioglimento dell’Associazione deve essere presentata da almeno 4/5 dei soci con diritto di voto, con l’esclusione delle deleghe. Le eventuali attività, le attrezzature, i premi e quanto altro di proprietà dell’Associazione, risultanti al momento dello scioglimento previo regolare accertamento del Liquidatore allo scopo incaricato, saranno devolute all’Associazione Nazionale Alpini – Sezione di Povo – (A.N.A. Povo) dalla quale è sorto il G.S.A. di POVO. Nell’eventualità della non più presenza sul territorio di Povo del Gruppo ANA, tutte le eventuali attività dell’associazione GSA saranno ad altra Associazione avente finalità analoghe o a fini di utilità sociale come previsto dalla legge.
ART. 29
Norma di rinvio
Per tutto quanto non previsto dal presente statuto si rinvia allo statuto della Federazione di appartenenza e in difetto di esso alle norme del codice civile in materia di associazione.
Letto, approvato e sottoscritto nella Assemblea straordinaria del 31 marzo 2010.